Coronavirus tra affitti, locazioni, canoni e conduttori “zeloti” – a cura dell’ Avv. Alessio Storari

Coronavirus tra affitti, locazioni, canoni e conduttori “zeloti” – a cura dell’ Avv. Alessio Storari

In questo periodo di COVID-19 capita ogni giorno di imbattersi nell’ultima opinione riguardo alla disciplina del pagamento dei canoni nei rapporti di locazione a uso non abitativo.

Abbiamo paper interessanti, come quello di ASLA, e altre voci isolate – peraltro in senso contrario – come quel collega di Montebelluna che ieri impazzava su Facebook “No, non dovete pagare!”.

Gli interventi normativi delle nostre istituzioni non hanno contribuito a fare chiarezza. Curioso.

Se abbiamo a che fare con locatori, ormai siamo abituati a illustrare loro lo stato dell’arte della questione, a rappresentare che un atteggiamento duro e puro, comunque, sconterà tempi e alea ancora più drammatici del solito e, infine, a suggerire un approccio concreto che consenta un accordo bonario soddisfacente al di là della soluzione giuridica (comunque incerta, in assenza di giurisprudenza consolidata).

Nel corso dell’interlocuzione con i conduttori, di fronte all’eventuale posizione intransigente “Nulla dobbiamo perché siamo chiusi per factum principis” (no, non dicono così: di solito le espressioni sono più colorite), spesso la situazione si è sbloccata invocando tre aspetti costantemente ignorati, ossia che, mentre l’attività del conduttore è chiusa e il contratto di locazione è in vigore:

1. il conduttore continua a mantenere nell’immobile locato i propri beni aziendali, con indubbio vantaggio: potrà non piacere, ma se l’alternativa fosse rimuoverli tutti e subito, ciò comporterebbe un disagio, un costo, o entrambi;

2.il locatore continua a essere responsabile nei confronti del conduttore sotto molteplici profili, persino per il fatto del terzo, anche con riferimento allo stato e alla sicurezza dei suoi beni aziendali, con l’ulteriore difficoltà che, stanti le limitazioni alla mobilità, per entrambe le parti è più complicato esercitare una costante vigilanza su immobile e beni al suo interno;

3.il diritto di disporre della cosa da parte del locatore continua a subire concrete limitazioni, giuridiche e pratiche.

Tutti e tre questi aspetti hanno, se non proprio un “costo”, quanto meno un significato patrimoniale che il conduttore in buona fede è tenuto a comprendere, se non altro per escludere la liceità della posizione “sono chiuso, non pago nulla”, insostenibile anche solo di principio nella gran parte dei casi.

Alessio Storari

Potete leggere l’articolo direttamente sul sito “Storari Studio Legale”: https://www.storaristudiolegale.it/blog/coronavirus-tra-affitti-locazioni-canoni-e-conduttori-zeloti


COVID-19: MODIFICA CANONE DI LOCAZIONE

La chiusura obbligatoria della maggior parte delle attività commerciali ha posto numerosi quesiti ai locatori ed ai conduttori in merito al pagamento del canone di locazione.

I conduttori, giustamente preoccupati dal continuo prorogarsi del termine che impone la chiusura totale dell’attività, si sono chiesti se potessero sospendere (e quindi prorogare con ragione il pagamento del o dei canoni di locazione nei mesi successivi) o addirittura essere esenti dal pagamento dei mesi nei quali l’attività subisce l’obbligo di sospensione.

Nei prossimi articoli, affronteremo dal punto di vista legale, quali sono i diritti e doveri di entrambe le parti contraenti.

In questo articolo, vogliamo solo ricordare che qualora le parti (locatore e conduttore), trovassero un accordo economico diverso dal contratto in corso  (ad esempio concordassero uno sconto % del canone per un determinato periodo), dovrebbero redigere una scrittura privata contenente gli accordi e registrarla presso l’Agenzia delle Entrate.

La registrazione di questo accordo, entro 30 giorni dalla firma, è nell’interesse di entrambi, ma in particolar modo del locatore il quale percepirà un importo minore e quindi pagherà imposte minori a patto che la scrittura sia stata depositata in via cartacea o telematica presso l’Agenzia delle Entrate che aveva registrato il contratto originario.

Tra i nostri servizi di consulenza, ci occupiamo anche della redazione di scritture private e della conseguente registrazione telematica.

Per informazioni: info@immobiliareclass.it

Daniele Vanin