COVID-19: MODIFICA CANONE DI LOCAZIONE

COVID-19: MODIFICA CANONE DI LOCAZIONE

La chiusura obbligatoria della maggior parte delle attività commerciali ha posto numerosi quesiti ai locatori ed ai conduttori in merito al pagamento del canone di locazione.

I conduttori, giustamente preoccupati dal continuo prorogarsi del termine che impone la chiusura totale dell’attività, si sono chiesti se potessero sospendere (e quindi prorogare con ragione il pagamento del o dei canoni di locazione nei mesi successivi) o addirittura essere esenti dal pagamento dei mesi nei quali l’attività subisce l’obbligo di sospensione.

Nei prossimi articoli, affronteremo dal punto di vista legale, quali sono i diritti e doveri di entrambe le parti contraenti.

In questo articolo, vogliamo solo ricordare che qualora le parti (locatore e conduttore), trovassero un accordo economico diverso dal contratto in corso  (ad esempio concordassero uno sconto % del canone per un determinato periodo), dovrebbero redigere una scrittura privata contenente gli accordi e registrarla presso l’Agenzia delle Entrate.

La registrazione di questo accordo, entro 30 giorni dalla firma, è nell’interesse di entrambi, ma in particolar modo del locatore il quale percepirà un importo minore e quindi pagherà imposte minori a patto che la scrittura sia stata depositata in via cartacea o telematica presso l’Agenzia delle Entrate che aveva registrato il contratto originario.

Tra i nostri servizi di consulenza, ci occupiamo anche della redazione di scritture private e della conseguente registrazione telematica.

Per informazioni: info@immobiliareclass.it

Daniele Vanin