Dichiarazioni dei redditi. Le detrazioni per gli immobili
Category : Detrazioni , Fisco
Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi e il modello 730 per il 2017. Tra le tante spese che è possibile detrarre dal modello relativo all’anno d’imposta 2016 vi sono anche quelle che hanno a che vedere con l’acquisto di un immobile, l’affitto o la ristrutturazione di una casa. Vediamo quali sono tutte le detrazioni per gli immobili.
Tra le spese che i contribuenti possono detrarre dal modello 730/2017 vi sono anche le spese effettuate per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel corso dell’anno di imposta 2016. La spesa dovrà essere inserita al Rigo E41/E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB del modello precompilato o ordinario.
A chi spettano le detrazioni per ristrutturazione?
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- conviventi more uxorio;
- futuro acquirente
Quali sono i lavori detraibili?
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la detrazione spetta per le spese di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e di risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione spetta per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Quali documenti servono per le detrazioni?
Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:
- la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line”.La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici.
E’ inoltre importante:
- effettuare la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione
- Per gli interventi realizzati sulle parti comuni il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione
Quali sono i limiti di spesa?
L’art.11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l’aumento della detrazione percentuale dal 36 al 50 per cento, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2017 e, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, fino al 31 dicembre 2021.