Circolare dell’Agenzia dell’Entrate N.8/E del 7 aprile 2017
La cedolare secca e le attuali aliquote. Come disposto dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca si applica «in base alla decisione del locatore» e opera in funzione «sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione».
Con la cedolare secca vi è l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale, comunale, delle imposte di registro e di bollo.
Le aliquote applicabili sono così contraddistinte:
- 21% per tutti i contratti di locazione, esclusi i contratti a canone concordato;
- 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
Inizialmente l’aliquota per i contratti a canone concordato era del 19%. Il D.L. n. 102/2013 ha ridotto tale aliquota al 15% per l’anno d’imposta 2013. Successivamente il D.L. 47/2014 – c.d.
Decreto Casa– ha abbassato dal 15% al 10% l’aliquota per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017.
Modalità applicative. Il proprietario o il soggetto titolare del diritto reale di godimento sull’immobile che lo loca, se opta per il regime della cedolare secca deve:
– Comunicare a mezzo raccomandatatale scelta. In caso di nuovo contratto di durata superiore a 30 giorni la raccomandata va inviata prima della registrazione dello stesso; in caso di annualità successive, la stessa va inviata prima del termine di versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla data di stipula); in caso di contratti non soggetti a registrazione l’obbligo non sussiste.
– Comunicare nella medesima lettera o indicare nel contratto che il canone non sarà assoggettato ad aggiornamento ISTAT. L’opzione vincola il locatore per la durata del contratto, della proroga o del residuo periodo del contratto in caso di opzione esercitata nelle annualità successive.
Nel caso di contratti non assoggettati a registrazione (inferiori a 30 giorni) l’opzione è esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi. Se la locazione avviene tramite Agenzie immobiliari rimangono dovute l’imposta di registro e di bollo.
La proroga della cedolare secca: le novità del D.L. 193/2016. Nell’iter di conversione del D.L. 193 del 22 ottobre 2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) hanno trovato in esso posto (art. 7-quater, comma 24) anche alcune significative modifiche alla disciplina della cedolare secca sui contratti di locazione «di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo». Con la nuova disposizione:
- La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
- In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
La circolare N.8/E del 7 aprile 2017. Con la circolare in esame, L’agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dall’ultima legge di stabilità e dal decreto fiscale:
- L’aliquota ridotta del 10% risulta applicabile anche ai contratti transitori (cioè ai contratti di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi);
- La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.
Con riferimento al primo aspetto (l’aliquota del 10 %), l’Agenzia dell’Entrate ha evidenziato che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca con aliquota ridotta è applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unità immobiliari ubicate:
- Nei comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988);
- Negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- Tali contratti, inoltre, devono essere stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.
Premesso quanto esposto, dunque, l’aliquota ridotta deve essere applicata anche ai contratti di locazione transitori:
– Stipulati a canone concordato;
– Relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
In relazione al secondo aspetto, (mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca), con la presente circolare, l’Agenzia ha confermato che
- L’applicabilità delle disciplina del D.L. 193/2016 anche alle comunicazioni presentate prima del 3 dicembre 2016.
- In caso di comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 sarà applicabile la nuova sanzione prevista dal comma 24, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 pari a 100 euro (ridotti a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni).