Category Archives: Fisco

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il D.L. 23/2020 ha giustamente sospeso i termini per il soddisfacimento delle condizioni previste per l’acquisto di un immobile “prima casa”.

Ricordando che, qualora aveste venduto un immobile adibito a prima casa prima dei 5 anni dal suo acquisto, pena il decadimento delle agevolazioni, l’obbligo del contribuente è quello di riacquistare entro i 12 mesi successivi al rogito di vendita.

Premesso quanto sopra, i 12 mesi entro i quali riacquistare per non decadere dal beneficio (e dal credito d’imposta),  non considereranno il periodo dal 23/02/2020 al 31/12/2020. Sostanzialmente vengono aggiunti 10 mesi oltre ai 12 mesi previsti per legge.

Per informazioni e consulenze: info@immobiliareclass.it

Daniele Vanin

 


BONUS RISTRUTTURAZIONI: CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONE?

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La detrazione del 50% sull’Irpef può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita,chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:

  • è stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
  • è stato regolarmente registrato il compromesso.

L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile, ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.


CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI

Con la cosiddetta “Legge di Bilancio 2019” (Legge 145 – 30 dicembre 2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 31/12/2018, l’articolo 1 comma 59 estende il regime della cedolare secca anche per gli immobili commerciali a decorrere dal 01/01/2019.

Questo il testo dell’articolo 59:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.”

La norma pone delle limitazioni: l’immobile deve avere destinazione catastale C/1 e non deve essere superiore ai 600 mq.

Un aspetto molto importante, avente carattere di lotta all’evasione/elusione fiscale, riguarda la questione temporale e cioè che la cedolare secca può venire applicata solo ai contratti stipulati dopo il 01 Gennaio 2019.
La norma vieta la stipula di un nuovo contratto nel 2019 se, alla data del 15/10/2018, risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e/o per lo stesso immobile.
Si tratta di una limitazione che mira ad eliminare banali trucchi tra i contraenti che, avendo un contratto valido ed in corso, si accordino per la risoluzione anticipata dello stesso per poi stipulare un nuovo contratto con le medesime caratteristiche.

L’aliquota è confermata al 21% come quella applicata per le locazioni di immobili ad uso abitativo.

PER CONSULENZE E PARERI CONTRATTUALI/FISCALI POTETE CONTATTARCI AL 045/8104496 O TRAMITE MAIL: INFO@IMMOBILIARECLASS.IT


Agenzia delle Entrate: rimuovere un’ipoteca da un immobile.

La normativa stabilisce che Equitalia non può procedere al pignoramento di una casa se questa è la prima abitazione del debitore ed il debito non supera i 20.000,00 euro. Ma la neo nata Agenzia delle Entrate Riscossione può comunque procedere all’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile del debitore, che a sua volta ha a disposizione vari strumenti per richiedere la cancellazione dell’ipoteca.

Prima di poter procedere all’iscrizione dell’ipoteca, l’agenzia di riscossione deve comunicare al debitore il cosiddetto “preavviso di ipoteca” e inviarlo a pagare le somme entro trenta giorni.
In mancanza del pagamento, si procede all’iscrizione dell’ipoteca.

Ma anche in questo caso, il contribuente non è privo di mezzi per opporsi all’ipoteca e chiederne la cancellazione. Il contribuente innanzitutto in caso di difficoltà finanziarie puo’ presentare all’Agenzia un’istanza di rateazione delle somme dovute al fine di evitare l’ipoteca (rateazione ordinaria di 72 rate o straordinaria di 120 rate).
Ma anche in caso di mancato accoglimento dell’istanza e dell’iscrizione dell’ipoteca, ci sono vari strumenti per impugnare l’iscrizione.

– Difetto di motivazione
– Assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento
– Omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento/accertamento-
– Mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge
– Prescrizione o decadenza del diritto di credito del fisco
– Un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
– Una sospensione concessa dal giudice oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore
– Un pagamento effettuato in data anteriore alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore

Nei prossimi articoli andremo ad analizzare ogni soluzione possibile.


Verona: siglato il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 + 2. Queste le associazioni firmatarie.

Il 12 maggio 2017 è stato sottoscritto presso il Comune di Verona il nuovo accordo tra i sindacati dei proprietari immobiliari U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, A.P.E. – Ass. Prop. Edilizia Confedilizia, i sindacati degli inquilini S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T. e l’Assessore alle Politiche della Casa. Tale accordo è valido per il territorio del Comune di Verona e riguarda gli affitti a canone agevolato e quelli per gli studenti universitari.

Il 25 maggio 2017 l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territorale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 13 giugno 2017 l’Associazione Piccoli Proprietari Case ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 14 giugno 2017 il Sindacato Nazione Inquilini – FEDER.CASA ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 30 giugno 2017 l’Organizzazione Sindacale dei proprietari immobiliari Confabitare ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.