Author Archives: Daniele Vanin

Verona: siglato il nuovo accordo territoriale per i contratti 3 + 2. Queste le associazioni firmatarie.

Il 12 maggio 2017 è stato sottoscritto presso il Comune di Verona il nuovo accordo tra i sindacati dei proprietari immobiliari U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, A.P.E. – Ass. Prop. Edilizia Confedilizia, i sindacati degli inquilini S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T. e l’Assessore alle Politiche della Casa. Tale accordo è valido per il territorio del Comune di Verona e riguarda gli affitti a canone agevolato e quelli per gli studenti universitari.

Il 25 maggio 2017 l’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territorale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 13 giugno 2017 l’Associazione Piccoli Proprietari Case ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 14 giugno 2017 il Sindacato Nazione Inquilini – FEDER.CASA ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.

Il 30 giugno 2017 l’Organizzazione Sindacale dei proprietari immobiliari Confabitare ha comunicato la propria adesione al nuovo Accordo Territoriale sottoscritto il 12 maggio 2017.


Dichiarazioni dei redditi. Le detrazioni per gli immobili

Category : Detrazioni , Fisco

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi e il modello 730 per il 2017. Tra le tante spese che è possibile detrarre dal modello relativo all’anno d’imposta 2016 vi sono anche quelle che hanno a che vedere con l’acquisto di un immobile, l’affitto o la ristrutturazione di una casa. Vediamo quali sono tutte le detrazioni per gli immobili.

Tra le spese che i contribuenti possono detrarre dal modello 730/2017 vi sono anche le spese effettuate per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel corso dell’anno di imposta 2016. La spesa dovrà essere inserita al Rigo E41/E53, quadro E, sezione IIIA e IIIB del modello precompilato o ordinario.

A chi spettano le detrazioni per ristrutturazione?

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • conviventi more uxorio;
  • futuro acquirente

Quali sono i lavori detraibili?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la detrazione spetta per le spese di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e di risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione spetta per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Quali documenti servono per le detrazioni?

Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione. Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:

  •  la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line”.La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici.

E’ inoltre importante:

  • effettuare la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione
  • Per gli interventi realizzati sulle parti comuni il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione

Quali sono i limiti di spesa?

L’art.11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l’aumento della detrazione percentuale dal 36 al 50 per cento, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012. Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2017 e, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, fino al 31 dicembre 2021.


Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate su locazioni e cedolare secca.

Circolare dell’Agenzia dell’Entrate N.8/E del 7 aprile 2017

La cedolare secca e le attuali aliquote. Come disposto dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca si applica «in base alla decisione del locatore» e opera in funzione «sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione».

Con la cedolare secca vi è l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale, comunale, delle imposte di registro e di bollo.

Le aliquote applicabili sono così contraddistinte:

  • 21% per tutti i contratti di locazione, esclusi i contratti a canone concordato;
  • 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

Inizialmente l’aliquota per i contratti a canone concordato era del 19%. Il D.L. n. 102/2013 ha ridotto tale aliquota al 15% per l’anno d’imposta 2013. Successivamente il D.L. 47/2014 – c.d.

Decreto Casa– ha abbassato dal 15% al 10% l’aliquota per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017.

Modalità applicative. Il proprietario o il soggetto titolare del diritto reale di godimento sull’immobile che lo loca, se opta per il regime della cedolare secca deve:

Comunicare a mezzo raccomandatatale scelta. In caso di nuovo contratto di durata superiore a 30 giorni la raccomandata va inviata prima della registrazione dello stesso; in caso di annualità successive, la stessa va inviata prima del termine di versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla data di stipula); in caso di contratti non soggetti a registrazione l’obbligo non sussiste.

Comunicare nella medesima lettera o indicare nel contratto che il canone non sarà assoggettato ad aggiornamento ISTAT. L’opzione vincola il locatore per la durata del contratto, della proroga o del residuo periodo del contratto in caso di opzione esercitata nelle annualità successive.

Nel caso di contratti non assoggettati a registrazione (inferiori a 30 giorni) l’opzione è esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi. Se la locazione avviene tramite Agenzie immobiliari rimangono dovute l’imposta di registro e di bollo.

La proroga della cedolare secca: le novità del D.L. 193/2016. Nell’iter di conversione del D.L. 193 del 22 ottobre 2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) hanno trovato in esso posto (art. 7-quater, comma 24) anche alcune significative modifiche alla disciplina della cedolare secca sui contratti di locazione «di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo». Con la nuova disposizione:

  1. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
  2. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

La circolare N.8/E del 7 aprile 2017. Con la circolare in esame, L’agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dall’ultima legge di stabilità e dal decreto fiscale:

  1. L’aliquota ridotta del 10% risulta applicabile anche ai contratti transitori (cioè ai contratti di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi);
  2. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.

Con riferimento al primo aspetto (l’aliquota del 10 %), l’Agenzia dell’Entrate ha evidenziato che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca con aliquota ridotta è applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unità immobiliari ubicate:

  1. Nei comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988);
  2. Negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  3. Tali contratti, inoltre, devono essere stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.

Premesso quanto esposto, dunque, l’aliquota ridotta deve essere applicata anche ai contratti di locazione transitori:

Stipulati a canone concordato;

– Relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

In relazione al secondo aspetto, (mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca), con la presente circolare, l’Agenzia ha confermato che

  1. L’applicabilità delle disciplina del D.L. 193/2016 anche alle comunicazioni presentate prima del 3 dicembre 2016.
  2. In caso di comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 sarà applicabile la nuova sanzione prevista dal comma 24, articolo 7-quater, D.L. 193/2016 pari a 100 euro (ridotti a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni).

Dal mutuo all’Iva, gli aiuti per chi vuole comprare casa

Il supermarket degli sconti fiscali per chi vuole comprare casa non chiude mai. Anzi, si arricchisce sempre di nuove proposte. Se mai, si può discutere sulla convenienza di tante misure e sulla loro efficacia nel rilanciare un mercato in fragile ripartenza, che ha chiuso il 2016 con 528mila compravendite residenziali, ancora il 39% sotto i massimi del 2006.

Dal leasing abitativo alla deduzione per l’acquisto di case da affittare, oggi i potenziali acquirenti si trovano di fronte a un quadro di sconti abbastanza disordinati, con un valore-limite che spazia dai 190 euro della detrazione sulla provvigione pagata all’agenzia immobiliare fino ai 4.800 euro annui (per dieci anni) di quella sull’acquisto di case in fabbricati ristrutturati da imprese. Il tutto mentre le condizioni di mercato continuano a soffiare a favore di chi compra, con molte case in vendita e prezzi medi previsti ancora in calo quest’anno, almeno per l’usato.

I dati di Scenari Immobiliari dimostrano che la tassazione ridotta per chi acquista un immobile come “prima casa” è ancora l’agevolazione più usata, con un trend in aumento: la sua incidenza è cresciuta dal 61,8% del 2006 all’80% delle compravendite residenziali avvenute l’anno scorso. Non decollano ancora, invece, le formule alternative all’acquisto della piena proprietà, leasing abitativo e rent to buy (cioè l’affitto con diritto di riscatto).

Nel caso del leasing, i bonus sono interessanti, in particolare per gli under 35 con un reddito inferiore a 55mila euro annui: c’è la possibilità di detrarre il 19% dei canoni fino a un massimo di 8mila euro all’anno e anche del prezzo di riscatto fino a 20mila euro. Al momento, però, le banche che propongono questa formula sono solo sei, e a frenarne il decollo c’è anche la concorrenza dei mutui, con tassi vicini ai minimi storici ed erogazioni che Nomisma prevede al livello record di 52,1 miliardi quest’anno. «Serve un passaggio culturale, dalla proprietà all’uso dell’immobile, che in Italia non è facile da assimilare», spiega il direttore generale di Assilea, Gianluca De Candia. «Anche se alcune filiali bancarie lo vedono come un concorrente del mutuo e sono un po’ restie a proporlo – prosegue – riteniamo che il 2017 vedrà una crescita progressiva».

Secondo il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, il fattore culturale penalizza anche il rent to buy. «Se ne parla molto, ma se ne fa poco – sintetizza –. La certezza di poter applicare il procedimento di sfratto, introdotta di recente, garantisce il venditore dal rischio di morosità dell’inquilino, ma c’è ancora scetticismo tra i privati». Nell’insieme, il giudizio di Confedilizia sul rent to buy non è negativo, così come sul leasing, ma secondo Spaziani Testa si tratta di misure che «risentono anche della debolezza del mercato».

Alcuni degli sconti più recenti sono pensati specificamente per svuotare i “magazzini” delle imprese di costruzione, ma hanno avuto risultati diversi.

Sulla deduzione del 20% per chi compra case in classe energetica A e B da affittare non ci sono dati precisi, ma l’impressione che sia stata un flop è palpabile tra gli operatori. «Ci aspettavamo risultati migliori – conferma il presidente dell’Ance, Gabriele Buia –. credo che a frenarne l’utilizzo sia anche il limite troppo basso: il tetto dei 300mila euro di valore dell’immobile andrebbe aumentato, altrimenti la scelta nelle grandi città è limitata».

Meglio, invece, sembra andare la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata al costruttore sulle nuove case in classe A e B. È una chance prorogata per il 2017 con la conversione del Milleproroghe, su richiesta – tra l’altro – dell’Ance, che stima un potenziale di 20mila immobili agevolabili. «È uno sconto che riequilibra in parte una grossa disparità di trattamento fiscale – spiega Buia –. Nelle vendite tra privati il registro è al 2% sul valore catastale, mentre i nostri immobili, che oltretutto hanno subìto una minore riduzione delle quotazioni, scontano l’Iva al 4% sul prezzo».


Agenzia delle Entrate: nel 2016 +18,9% compravendite rispetto al 2015

Il mercato immobiliare chiude in positivo per il terzo anno consecutivo. Nel 2016 sono stati compravenduti oltre 1 milione di immobili, un risultato che non veniva raggiunto dal 2011. Di questi oltre la metà (528.865) di edifici venduti sono abitazioni. Il settore residenziale è cresciuto infatti del 18,9% rispetto al 2015, mentre l’aumento registrato nel IV trimestre dell’anno appena trascorso è del 15,2%.

Oltre un milione gli immobili compravenduti

Secondo la nota trimestrale dell’Agenzia delle Entrate relativa al IV trimestre del 2016, nell’ultimo periodo dell’anno si sono compravenduti oltre 326.141 immobili (+16,4% rispetto al IV trim del 2015), mentre il saldo totole dell’anno è pari a 1.141.012, una cifra che non si raggiungeva dal 2011.

Più della metà degli immobili compravenduti nel corso dello scorso anno (528.865) sono abitazioni, con una crescita del 18,9% rispetto all’anno precedente. Il quarto trimestre registra una crescita di 15,2 punti percentuali, con un tasso di crescita in decelerazione rispetto a quelli dei trimestri precedenti.

Analizzando l’andamento del mercato residenziale per macroaree geografiche si vede anche nell’ultimo trimestre dell’anno, a trainare il settore è il Nord (+18,7%), con 7-8 punti percentuali in più rispetto alle altre due macro aree. Si può notare, in ogni caso, un rallentamento dei tassi di crescita nella seconda parte dell’anno.

Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate

La forte crescita delle compravendite di abitazioni, registrata a livello nazionale, si presenta in forma sostanzialmente omogenea anche andando a distinguere il mercato dei capoluoghi da quello dei comuni minori. Nell’ultimo trimestre i capoluoghi crescono nell’ultimo trimestre 2016 del 13,2%, 3 punti percentuali in meno rispetto agli altri comuni, il cui mercato ha dimensioni ben superiori, soprattutto al Nord e al Sud.


Il 2016 è stata un’ottima annata per l’immobiliare

Category : Mercato immobiliare

 

  • Nel 2016 gli acquisti immobiliari crescono del 18,4%, superando 1 mln di scambi Torino, Bologna, Genova e Milano guidano il mercato delle abitazioni
  • Terzo anno consecutivo in positivo per il mercato italiano del mattone che fa registrare una crescita a doppia cifra, superando il milione di immobili compravenduti: un risultato che non veniva raggiunto dal 2011. Con un incremento del 16,4% degli scambi nell’ultimo trimestre dell’anno, il 2016 chiude infatti con un +18,4%.
  • Nell’anno appena trascorso, l’incremento più alto ha interessato il settore produttivo (+22,1%), seguito dalle pertinenze (+19,2%), dal residenziale (+18,9%), dal commerciale (+16,6%) e dal terziario (+12,5%).
  • Tra le grandi città il mercato delle abitazioni è stato particolarmente vivace a Torino, che incrementa le compravendite del 26,4% rispetto al 2015, a Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%) e Milano (+21,9%).

È il quadro che emerge dall’ultima Nota dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce un’analisi dell’andamento del
mattone nel IV trimestre del 2016 e fornisce una sintesi dell’intero anno appena trascorso.

Abitazioni, mutui e pertinenze

Nonostante un leggero rallentamento dei tassi di  crescita nella seconda parte dell’anno, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, il 2016 segna un importante risultato nelle compravendite delle abitazioni, con un +18,9% e 528.865 unità immobiliari scambiate.

La crescita è sostanzialmente omogenea, sia nei comuni capoluogo (+18,7%) che in quelli non capoluogo (+19,1%).

Rispetto al 2015 aumenta anche l’acquisto della nuda proprietà (+11,5%), più accentuata nei comuni non capoluogo (+12,5%) rispetto ai capoluoghi (+ 9,5%), mentre un forte rialzo si registra negli acquisti tramite mutuo ipotecario, che aumentano del 27,3%.

Coerentemente con la diminuzione dei tassi di interesse e la stabilità del capitale  erogato medio per unità, scende del 4% rispetto al 2015 la rata mensile iniziale, portandosi a livello medio nazionale che si aggira sui 570 euro.

Sono in linea con il settore residenziale anche le compravendite delle pertinenze (+19,2%), riconducibili in larga parte ad immobili al servizio delle abitazioni, come cantine, box e posti auto, che hanno raggiunto 411.003 transazioni.

Torino guida la classifica nel residenziale

Tra le otto principali metropoli italiane, il 2016 premia la performance del mercato delle abitazioni di Torino, che con 12.342 compravendite cresce del 26,4% rispetto all’anno precedente. Superano oltre 20 punti
percentuali di rialzo anche Bologna (+23,7%), Genova (+22,9%), Milano (+21,9%), mentre mostrano una crescita più contenuta Napoli (+17,1%), Firenze (+16,0%) e Roma (+10,6%).

Palermo si rivela il mercato residenziale meno dinamico, con 4.795 scambi, pari al +9,2%.

L’andamento di negozi, uffici e capannoni industriali

 

Il 2016 fa segnare a livello nazionale variazioni positive per tutti i comparti e per tutti i trimestri di rilevazione. Tra i settori del mercato non residenziale, le compravendite di uffici e istituti di credito segnano una crescita del 12,5% e 9.946 transazioni, anche se l’andamento annuo ha mostrato oscillazioni più evidenti rispetto agli altri comparti.

Il settore commerciale ha registrato un’inversione di tendenza, con tassi costantemente positivi e stabilmente a doppia cifra sull’intero territorio nazionale.

In particolare sono state scambiate 30.586 unità, con un incremento del 16,6% rispetto al 2015. Il settore produttivo (capannoni e industrie) ha prodotto, infine, la crescita più significativa, in termini percentuali, all’interno del comparto non residenziale, con un +22,1% e 11.287 transazioni.


Acquisto prima casa: tutte le agevolazioni fiscali per il mutuo

Chi intende acquistare una casa può scegliere di firmare il contratto di mutuo, nel quale una parte si impegna a concedere all’altra una somma di denaro fissandone, per la restituzione, i modi e i tempi. Somma poi maggiorata degli interessi, che rappresentano il vantaggio economico del mutuante a concludere il contratto. Si tratta di un contratto in cui una parte, denominata ‘mutuante’, consegna a un’altra parte – acquirente di un immobile, e denominata ‘mutuatario’ – una somma che si rivela funzionale all’acquisto di una casa o per realizzarla.
Al momento della stipula del contratto viene normalmente costituita un’ipoteca sull’immobile, quale forma di garanzia, e a fronte dell’impegno del mutuante di concedere la somma necessaria, corrisponde l’impegno del mutuatario di restituire la medesima somma, nei modi e nei tempi pattuiti, maggiorata degli interessi. Il mutuo normalmente viene richiesto a una banca o a un istituto di credito, che concedono al mutuatario il denaro necessario per l’acquisto dell’immobile.
Il Codice del Consumo impone che il contratto sia redatto in modo chiaro e che al cliente sia offerta una chiara informativa. Per poter accedere ai benefici del mutuo della prima casa è necessario che l’immobile non sia di lusso, che si trovi nello stesso comune in cui l’istante ha la residenza o intende trasferirla nei successivi 18 mesi o nel comune nel quale svolge la sua principale attività. Inoltre, l’acquirente deve essere una persona fisica e non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra abitazione nello stesso comune. Lo stesso acquirente non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un’altra abitazione acquistata su tutto il territorio nazionale, beneficiando delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Per l’acquisto della prima casa, con o senza mutuo, è prevista un’aliquota Iva ridotta (percentuale del 4% invece che 10%) e un’imposta di registro ridotta al 2%. A livello fiscale sono presenti tutta una serie di agevolazioni, ossia la possibilità di detrazione dall’Irpef di una quota degli interessi passivi e degli oneri accessori, fino a un massimo di 4mila euro annui e un’imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo erogato, anziché del 2%.
Si tratta di un fondo istituito per concedere garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari – con ammontare non superiore a 250mila euro – per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale. Possono beneficiare di queste garanzie tutti coloro che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili adibiti ad abitazione principale, salvo quelli acquisiti mortis causa e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Il fondo ha una dotazione iniziale di 650 milioni di euro e comunque si propone come obiettivo il rilancio del settore immobiliare e la facilitazione all’accesso al mercato del credito per coloro che intendano acquistare un immobile.


Legge di stabilità 2017: tutte le agevolazioni per la casa

Con uno sprint finale dovuto alle dimissioni dell’ex premier Matteo Renzi, a dicembre il Parlamento ha dato il via libero definitivo alla legge di stabilità per il 2017. La manovra economica del 2017, ormai divenuta legge, contiene delle importanti agevolazioni che interesseranno chi nel corso di quest’anno deciderà di acquistare, ristrutturare o mettere in sicurezza una casa. Vediamo quali sono le misure già esistenti che sono state prorogate e le novità.

  • Sismabonus 2017
    Bonus fiscale dal 50 all’80% (85% per i condomini) per gli interventi di adeguamento sismico che implichino la riduzione della classe di rischio dell’immobile.
  • Detrazioni Irpef ristrutturazioni edilizie 2017
    Proroga della detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia fino a un massimo di 96.000 euro. Dal primo gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%, con un tetto massimo di 48.000 euro.
  • Bonus mobili legato ai lavori di ristrutturazione
    Si proroga la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
  • Fondo garanzia acquisto prima casa
    Confermate le agevolazioni per i mutui destinate agli under 35, sia giovani coppie che single con contratti atipici, che usufruiranno di una garanzia statale del 50% presso le banche aderenti al progetto.
  • Ecobonus 2017, come funziona
    Sono state prorogate al 31 dicembre 2017 le agevolazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
  • Addio al bonus per le giovani coppie
    Nella legge di stabilità non è stata prorogata la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con destinatari le giovani coppie under 35.